Il braccio di ferro Italia-UE si è concluso in quasi pareggio.

È stata concessa da Bruxelles la possibilità di allungare fino a tutto il 2029 la leva fiscale inizialmente prevista solo fino al 2020. 

Come funziona?

 

I datori di lavoro che operano nel Mezzogiorno e in regioni svantaggiate possono beneficiare della ‘decontribuzione Sud’, uno sgravio contributivo per le aziende del Sud Italia finalizzato a sostenere l’occupazione nelle aree svantaggiate del Paese. L’agevolazione è gestita dall’Inps. Consiste in uno sconto sui contributi previdenziali complessivi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti.

La misura, introdotta dal Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), prevedeva uno sgravio del 30% per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020.

La Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha esteso l’esonero contributivo fino al 31 dicembre 2029. La proroga prevede una diminuzione nel tempo del beneficio, che resta invariato fino al 2025 e passa poi dal 30% al 20% e al 10% tra il 2026 e il 2029.

La riduzione dell’importo del versamento contributivo previsto dalla decontribuzione fiscale Sud ha come destinatari i datori di lavoro del settore privato che abbiano sede legale e/o unità operativa in aree svantaggiate del Centro – Sud Italia, ossia nelle Regioni:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia

Sono esclusi il settore agricolo e i datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro domestico.

Possono usufruire dello sgravio anche i datori di lavoro con sede legale in Regione diversa da quelle ammesse, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle Regioni previste, previo controllo e approvazione della struttura Inps competente per territorio.

L’Inps ha chiarito che ai fini della decontribuzione conta la sede effettiva di svolgimento della prestazione di lavoro dunque, in sostanza, quella dell’utilizzatore. Quindi i casi di lavoratore in somministrazione che svolga la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, il beneficio può essere riconosciuto anche se l’Agenzia di somministrazione ha sede in un altro territorio non ammesso. Viceversa lo sgravio contributivo non è concesso se il lavoratore dipendente di un’Agenzia di somministrazione con sede legale o operativa nel Mezzogiorno svolga la prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti.

 

L’INPS ha specificato che il costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’Agenzia di somministrazione va sempre trasferito in capo all’azienda utilizzatrice, come avviene per i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro stipulato a scopo di somministrazione. Questo significa che le Agenzie di somministrazione non beneficiano direttamente della misura di decontribuzione, in quanto sono tenute per legge a trasferire il beneficio alle aziende utilizzatrici.

Nel caso dei lavoratori marittimi tenuti a svolgere la propria attività lavorativa a bordo delle navi, la cui sede di lavoro è la nave, è comunque possibile per le imprese armatoriali beneficiare della decontribuzione. L’esonero può essere concesso per i lavoratori marittimi imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle Regioni ammesse.

Inoltre l’Inps ha specificato che la misura decontribuzione Sud può essere applicata anche sulla tredicesima mensilità, limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo tra ottobre e dicembre 2020.

 

Lo sconto fiscale si calcola sul dovuto per la retribuzione di aver e non è applicabile a premi e contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INAIL.

Nello specifico, l’esonero è pari al:

  • 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2028 e 2029.

Questo sgravio per le aziende del meridione va ad aggiungersi agli altri incentivi per l’occupazione attualmente attivi. La decontribuzione dedicata alle imprese del Sud si affianca alle altre agevolazioni in vigore per favorire l’occupazione, ovvero:

  • il cosiddetto Bonus Lavoro Giovani, che consiste in un esonero contributivo per assunzioni di giovani fino a 35 anni;
  • gli incentivi INPS per le assunzioni al Sud;
  • tutti gli altri incentivi assunzioni previsti per specifiche categorie di lavoratori.

 

Per maggiori dettagli, info e domande

 

https://www.ticonsiglio.com/decontribuzione-sud/

 

– Decreto Legge 104/2020,  cd Decreto Agosto, art. 27 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud.

– Legge di Bilancio 2021 – legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 161 a 168.

– CIRCOLARE INPS n. 122 (Pdf 322Kb) del 22 ottobre 2020, con tutte le informazioni sull’agevolazione per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020.

– CIRCOLARE INPS n. 33 (Pdf 220Kb) del 22 febbraio 2021, con tutte le informazioni sull’agevolazione per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.

– MESSAGGIO INPS n. 72 (Pdf 86Kb) del 11 novembre 2020, con i chiarimenti sul beneficio.

– MESSAGGIO INPS n. 831 (Pdf 70Kb) del 25 febbraio 2021, con ulteriori chiarimenti sul bonus per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.

– MESSAGGIO INPS n. 1361 (Pdf 87Kb) del 31 marzo 2021, contenente nuove istruzioni sulla misura.

– MESSAGGIO INPS 1914 (Pdf 85Kb) del 13 maggio 2021, con i chiarimenti per le agenzie di somministrazione